Arbitro Assicurativo

L’istituzione dell’arbitro assicurativo nell’ordinamento italiano.

DI COSA SI TRATTA

L'Arbitro Assicurativo è un organismo indipendente istituito presso l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con il fine risolvere le controversie tra clienti e compagnie assicurative/intermediari, in modalità stragiudiziale. Introdotto in Italia per adempiere alle direttive europee sulla risoluzione alternativa delle controversie nel settore assicurativo, lo strumento offre ai consumatori un'alternativa più rapida ed economica rispetto al contenzioso giudiziario.

L’adesione all’Arbitro Assicurativo è da intendersi obbligatoria per Imprese e Intermediari ed opera automaticamente per effetto della loro iscrizione ai relativi albi (Registro Imprese, RIGA e Registro Unico Intermediari, RUI).

COME SI SVOLGE

La presentazione del ricorso all’Arbitro Assicurativo da parte del cliente deve essere preceduta, a pena di inammissibilità, dalla presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario.

Le controversie avanti all’Arbitro Assicurativo sono esclusivamente documentali, ferma restando la facoltà dell’Arbitro di sentire le parti.

L’Arbitro Assicurativo non potrà tuttavia disporre l’espletamento di perizie, né l’assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali.

Il processo decisionale da parte dell’Arbitro Assicurativo si conclude entro 90 giorni dalla ricezione dell’intero fascicolo.

 

CHI PUO’ ACCEDERVI

Avranno infatti facoltà di avvalersi della procedura non solo il contraente della polizza assicurativa ma anche l'assicurato e il danneggiato che sia titolare di azione diretta verso la Compagnia. Sono rimesse alla competenza dell’Arbitro Assicurativo anche le controversie afferenti all’attività di distribuzione assicurativa. Restano escluse dalla competenza dell’organismo le liti riguardanti sinistri gestiti dal Fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, quelle demandate a CONSAP, oltre alle controversie relative ai grandi rischi. Sono inoltre previsti limiti di valore aventi ad oggetto la corresponsione di somme di danaro, sia nel ramo Vita che nei rami Danni.

LA DECISIONE DELL’ARBITRO ASSICURATIVO

Il Collegio preposto a tale scopo decide a maggioranza, fornendo le relative motivazioni. La decisione non è impugnabile né modificabile ed è richiesto a Compagnie e Intermediari di soddisfarla entro un periodo limitato. Tuttavia, in caso di inadempienza, il ricorrente avrà facoltà di rivolgersi al giudice ordinario e l’eventuale inadempienza da parte dell’Impresa e/o dell’Intermediario sarà oggetto di pubblicazione sui rispettivi siti web, oltre che sul sito dell’Arbitro assicurativo per un periodo di 5 anni.

PUBBLICAZIONI A CURA DELLA COMPAGNIA

Quest’area è dedicata alla pubblicazione di eventuali inadempienze da parte della Compagnia rispetto alle decisioni dell’Arbitro Assicurativo.